Associazione
Statuto
Statuto dell'Associazione "Spazio Ludico APS" — Rev. 2.2, marzo 2022
ART. 1 – Denominazione e sede
È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "SPAZIO LUDICO" Associazione di Promozione Sociale (o, in alternativa, con l'acronimo APS, identificato a seguire come l'associazione), che assume la forma giuridica di associazione di promozione sociale.
L'associazione ha sede legale nel comune di San Benedetto del Tronto. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio direttivo dell'Associazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità e Attività
L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, con riferimento a quanto previsto all'art. 5 del suindicato D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera i);
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, con riferimento a quanto previsto all'art. 5 del suindicato D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera j);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale, con riferimento a quanto previsto all'art. 5 del suindicato D. Lgs. 117/2017, comma 1, lettera k);
Le suindicate attività saranno svolte con particolare riferimento alle finalità ludiche ed educative, nel rispetto delle prescrizioni del Codice del Terzo Settore D. Lgs. 117/2017, con l'obiettivo della diffusione della cultura ludica e del buon gioco nella sua accezione più ampia e positiva e delle ricadute, in termini di benefici, che possono concretizzarsi nei confronti della collettività.
Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Per il perseguimento dei propri scopi e fini statutari l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati.
ART. 3 – Attività diverse
L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale previste dallo Statuto a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime svolte secondo i criteri e i limiti definiti dalla specifica normativa vigente.
ART. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili
L'associazione esclude ogni fine di lucro, diretto e indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.
Patrimonio ed entrate, comunque denominate, dell'associazione, sono utilizzati per l'esclusivo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previsti dallo Statuto.
È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione
L'associazione è a carattere aperto e libera a tutti. Non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche e le APS che condividono le finalità dell'Associazione. Il numero di soci è illimitato.
L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo dell'associazione su domanda dell'interessato, quindi comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio direttivo dell'associazione, che si riunisce in merito nel primo incontro utile.
In caso di rigetto, il Consiglio direttivo deve motivare tale delibera entro sessanta giorni, comunicandola agli interessati. Il proponente può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della prima convocazione utile. Il Consiglio direttivo in sede di assemblea, si riserva il diritto di proporre delle tipologie di Soci onorari che non dovranno versare alcuna quota d'iscrizione associativa annuale per meriti conseguiti negli anni; il Socio onorario sarà iscritto se accettato da più della metà dell'Assemblea associativa alla prima riunione possibile.
Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
- dimissioni volontarie presentate all'Organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.
ART. 6 – Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
- recedere dall'appartenenza all'associazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio direttivo dell'associazione.
Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito e di eventuali contributi straordinari, in caso nella misura concordata con il Consiglio direttivo in Assemblea straordinaria associativa alla maggioranza dei presenti;
- non arrecare danni morali o materiali all'associazione.
ART. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria
L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa e, comunque, entro i limiti previsti dal D. Lgs. 117/2017.
La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
ART. 8 – Organi sociali
Sono organi dell'associazione:
- Assemblea degli associati;
- Consiglio direttivo dell'associazione;
- Presidente.
Sono inoltre organi eventuali dell'associazione, nominati solamente ove previsto:
- L'Organo di controllo (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- L'organo di Revisione (al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).
Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di un anno e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere dell'anno medesimo.
ART. 9 – Assemblea
L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta dai suoi associati. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Assemblea eletto pro tempore tra gli associati.
Deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail semplice, messaggio su cellulare SMS/altro.
L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.
Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda l'assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 10 – L'Organo di amministrazione
L'Organo di amministrazione (anche Consiglio Direttivo) è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri deciso dalla stessa tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
L'Organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
La convocazione è inviata per iscritto, anche tramite e-mail semplice, con un preavviso di almeno 7 giorni, salvo casi di indifferibile urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
- nominare al proprio interno Presidente, Segretario, Tesoriere e, qualora definito, Vice Presidente;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;
- conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;
- ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
- deliberare in merito all'adesione dei nuovi Soci;
- fissare le quote annuali di adesione;
- proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;
- il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.
ART. 11 – Il Presidente
Il presidente dell'associazione presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione ed è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
L'Organo di amministrazione può eleggere un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente. Si fa presente che per l'associazione si regolamenta che il tesoriere assume le mansioni anche del Vicepresidente qualora, non ne venga designato uno specifico.
ART. 12 – Il Segretario
Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:
- la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- curare gli aspetti amministrativi dell'associazione;
- convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
- tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione.
In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.
ART. 13 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:
- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.
In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.
Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.
ART. 14 – Organo di controllo
L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
L'Organo di controllo:
- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 15 – Organo di Revisione legale dei conti
È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.
ART. 16 – Risorse
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.
L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.
ART. 17 – Bilancio d'esercizio
L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari l'Organo di amministrazione può prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione, nel rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
ART. 18 – Bilancio sociale
Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
ART. 19 – Libri sociali obbligatori
L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.
ART. 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.
ART. 21 – Statuto
L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
ART. 22 – Rinvio
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.
Statuto registrato presso l'Agenzia delle Entrate — Direzione Provinciale di Ascoli Piceno, Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto, il 10/05/2023, atto n. 367 Serie 3. Rev. 2.2 – marzo 2022.
